LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 18-05-1994
REGIONE SARDEGNA

Norme per la protezione degli animali e istituzione
dell' anagrafe canina.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 17
del 21 maggio 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  La presente legge, in attuazione dei principi
della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente
<< Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo >>, promuove nel
territorio regionali un' adeguata protezione degli
animali ed un loro migliore rapporto con l' uomo
e con l' ambiente.
  2.  Per le finalità  di cui al comma precedente la
Regione detta norme di tutela delle condizioni di
vita degli animali di qualsiasi genere e specie,
prevede interventi contro il randagismo, istituisce
l' anagrafe canina, promuove l' educazione al rispetto
degli animali.

 

 

ARTICOLO 2

 Competenze dei servizi veterinari
delle Unità  sanitarie locali
 1.  Il servizio veterinario di ogni Unità  sanitaria
locale, oltre alle normali funzioni di competenza,
è  tenuto, in attuazione della presente legge, a
svolgere i seguenti compiti:
  a) provvedere alla tenuta dell' anagrafe canina, in
collaborazione con l' istituto zooprofilattico
sperimentale ed in armonia con i piani di
risanamento contro le zoonosi di cui al decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 maggio
1988, n. 24/ 58 ed al decreto dell' Assessore
dell' igiene e sanità  28 aprile 1989, n. 1669,
curandone l' aggiornamento e trasmettendo ai
Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;
  b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni
ed ogni altro intervento necessario per la cura
e la salute degli animali custoditi nelle apposite
strutture sanitarie;
  c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e
le associazioni aventi finalità  protezionistiche,
promuovendo o partecipando ad iniziative di
informazione e di educazione rivolte ai proprietari
di animali e all' opinione pubblica in
genere, da svolgere anche nelle scuole, per la
protezione degli animali, il controllo delle
nascite ed il non abbandono;
  d) predisporre, con il consenso dei detentori,
interventi atti al controllo delle nascite e
interventi finalizzati alla profilassi delle malattie
infettive, infestive e diffusive degli animali,
servendosi delle strutture pubbliche e
convenzionate;
  e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane,
avvisandolo dell' avvenuto ritrovamento, del
luogo ove si trova e delle modalità  di riscatto;
  f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli
animali siano posti in osservazione per l' accertamento
delle condizioni fisiche anche ai fini
della tutela igienico - sanitaria;
  g) disporre dei fondi assegnati.

 

 

ARTICOLO 3

 Competenze dei Comuni
 1.  I Comuni singoli o associati provvedono al
risanamento ed alla gestione dei canili comunali
secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della
presente legge.
  2.  Agli animali custoditi nel canile sanitario e
nelle strutture private si assicurano condizioni di
vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.
  3.  Ogni canile sanitario è  dotato di un servizio
permanente di guardia veterinaria, preposta ad
interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di
soppressione eutanasica.

 

 

ARTICOLO 4

 Istituzione dell' anagrafe canina
 1.  Presso il servizio veterinario delle Unità
sanitarie locali è  istituita l' anagrafe del cane, alla
quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti
nel territorio regionale.
  2.  I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo,
residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un
periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono
iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni
dalla nascita o, comunque, dall' acquisizione del
possesso;  allo stesso ufficio dovrà  essere denunciato
lo smarrimento o la morte dell' animale entro 7
giorni dall' evento.
  3.  All' atto dell' iscrizione deve essere compilata
l' apposita scheda, secondo il modello predisposto
dall' Assessorato dell' igiene e sanità  e dell' assistenza
sociale ed approvato dalla Giunta regionale;
  la scheda verrà  utilizzata anche per la registrazione
degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria
eseguiti sull' animale.
  4.  Nella scheda devono essere riportati: luogo
e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane,
generalità  ed indirizzo del proprietario o del
detentore ed il codice assegnato all' animale.
  5.  Copia della scheda deve essere consegnata al
proprietario o al detentore e deve seguire il cane
nei trasferimenti di proprietà  o detenzione.
  6.  Il proprietario o il detentore è  tenuto a
comunicare entro 30 giorni l' eventuale cambio di
residenza.
  7.  In sede di prima applicazione le Unità
sanitarie locali sono tenute ad istituire l' anagrafe
canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge.  I proprietari o i detentori dei cani
sono tenuti a provvedere all' iscrizione entro tre
mesi dall' istituzione dell' anagrafe canina.
  8.  L' omessa iscrizione all' anagrafe è  punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire 300.000 a lire 1.000.000.

 

 

ARTICOLO 5

 Codice di riconoscimento
 1.  Il cane iscritto all' anagrafe è  contrassegnato
da un codice di riconoscimento, impresso mediante
inoculazione di un microprocessore sottocutaneo,
effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base
del padiglione auricolare.  Il microprocessore deve
contenere in memoria un codice alfanumerico di
dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere
evidenziato da apposito lettore.  Deve, inoltre,
contenere in sigla l' indicazione della Unità  sanitaria
locale di riferimento.
  2.  Le tecniche impiegate per l' inoculazione
devono essere tali da evitare sofferenza all' animale.
  3.  L' inoculazione è  eseguita gratuitamente a
cura dei servizi veterinari dell' Unità  sanitaria
locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati
con le Unità  sanitarie locali.
  4.  L' inoculazione può  essere eseguita anche da
veterinari non convenzionati, purchè  autorizzati
dalla Unità  sanitaria locale.
  5.  I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe
sono comunicati alle associazioni protezionistiche
che ne facciano richiesta.
  6.  La mancata sottoposizione all' inoculazione
è  punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire 100.000

 

 

ARTICOLO 6

 Programma di prevenzione del randagismo.
 1.  In attuazione dell' articolo 2 della legge 14
agosto 1991 n. 281, la Regione predispone un
programma annuale di prevenzione del randagismo
finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione
dei canili municipali.
  2.  Il programma contiene:
  a) i criteri di riparto dei contributi ai Comuni
previsti dagli articoli 3 e 8 della legge 14 agosto
1991, n. 281;
  b) l' ammontare del contributo concesso a ciascun
Comune;
  c) la localizzazione, la tipologia e la ricettività  di
ciascuna struttura finanziaria.
  3.  Il programma è  approvato con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore
dell' igiene, sanità  e assistenza sociale, sentita la
competente Commissione consiliare entro il 30
maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei
Comuni.
  4.  Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni
presentano all' Assessorato dell' igiene, sanità  e
assistenza sociale la domanda di contributo, corredata
da:
  a) copia della deliberazione del Consiglio comunale
concernente la richiesta di contributi;
  b) il progetto di massima della struttura e la sua
localizzazione;
  c) il piano finanziario con l' indicazione delle
diverse fonti di finanziamento.
  5.  I contributi sono erogati nella misura del 60
per cento all' atto dell' approvazione del programma
regionale e per la quota restante al completamento
dell' opera.

 

 

ARTICOLO 7

 Convenzioni per strutture di ricovero
 1.  Gli enti locali possono concludere con le
organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro
regionale del volontariato convenzioni aventi
ad oggetto:
  a) l' erogazione di prestazioni di ricovero, cura e
custodia degli animali abbandonati o randagi,
in strutture proprie dell' organizzazione protezionistica;
  b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero
da parte dell' organizzazione protezionistica.
  2.  Le convenzioni sono concluse sulla base di
uno schema tipo approvato dall' Assessore dell'
igiene, sanità  e assistenza sociale entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3.  La convenzione deve indicare:
  a) la tipologia e le modalità  di erogazione delle
prestazioni;
  b) le somme minime e massime entro cui devono
contenersi le voci relative alle spese vive
sostenute dall' organizzazione per le prestazioni,
le modalità  di rendicontazione e le modalità
di rimborso;
  c) l' indicazione dei beni immobili e delle attrezzature
di proprietà  pubblica eventualmente
messi a disposizione dell' organizzazione;
  d) la durata della convenzione.
  4.  La Regione e gli enti locali possono concedere
in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte
nel Registro regionale del volontariato terreni
pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.

 

 

ARTICOLO 8

 Requisiti delle strutture di ricovero
 1.  Tutte le strutture destinate alla custodia
permanente o temporanea di animali a scopo di
commercio, addestramento o ricovero devono essere
dotate di requisiti strutturali, funzionali ed
igienico sanitari stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare entro 90 giorni dall' entrata in
vigore della presente legge.
  2.  L' inosservanza degli standard di cui al
comma precedente è  punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia
a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire
5.000.000, per le strutture di custodia a scopo di
addestramento o commercio.

 

 

ARTICOLO 9

 Controllo del randagismo
 1.  I cani vaganti catturati, regolarmente identificati,
devono essere restituiti al proprietario o
detentore.
  2.  I cani vaganti non identificati devono essere
catturati, a cura del servizio veterinario dell' UNità
sanitaria locale competente per territorio che
provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e
5 della presente legge;  nessuno al di fuori degli
addetti ai suddetti servizi, può  procedere alla
cattura di cani randagi.
  3.  La cattura deve essere effettuata con sistemi
indolori.  E' vietato l' uso di tagliole e di bocconi
avvelenati, nonchè  l' uso di trappole che non
consentono una rapida segnalazione della presenza
dell' animale catturato.
  4.  La decorrenza del periodo di sequestro ha
inizio dal momento dell' avviso al proprietario del
ritrovamento dell' animale iscritto all' anagrafe.
  5.  Le spese di cattura, custodia ed eventuali
cure dell' animale sono, in ogni caso, a carico del
proprietario o detentore.
  6.  Gli animali non reclamati entro 60 giorni,
(dopo l' osservazione sanitaria) possono essere
ceduti gratuitamente a privati che diano idonee
garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni
protezionistiche;  è  fatto divieto a chiunque di
cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino
esperimenti di vivisezione.
  7.  I cani ritrovati o accalappiati possono essere
soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente
malati o affetti da patologie progressivamente
debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità .
  Alla soppressione provvedono esclusivamente
i medici veterinari.
  8.  E' comunque vietata la soppressione dei cani
al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.
  9.  Chi per errore o involontariamente uccida un
cane identificato deve darne segnalazione entro
cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio
in cui è  avvenuto il fatto.
  10.  I veterinari liberi professionisti che nell'
esercizio della loro attività  vengano a conoscenza
dell' esistenza di cani non iscritti all' anagrafe,
hanno l' obbligo di segnalare la circostanza all' Unità
sanitaria locale competente.

 

 

ARTICOLO 10

 Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi
 1.  Tutti i cani devono essere sottoposti a
trattamento periodico contro la tenia echinococco
secondo le cadenze previste dal piano regionale di
eradicazione della echinococcosi, nonchè  al periodico
prelievo di sangue per la sierodiagnosi della
leishmaniosi.
  2.  L' Assessore dell' igiene, sanità  e assistenza
sociale emana apposite direttive sulla cadenza
temporale e sulle altre modalità  dei prelievi per la
sierodiagnosi della leishmaniosi.
  3.  I trattamenti ed i prelievi sono effettuati
gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità
sanitarie locale nonchè  dai veterinari liberi professionisti
con spese a carico del proprietario o
detentore del cane.

 

 

ARTICOLO 11

 Trasferimento, smarrimento o morte del cane
 1.  I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo,
del cane devono segnalare al servizio veterinario
dell' Unità  sanitaria locale di competenza i mutamenti
nella titolarità  della proprietà  o nella detenzione,
lo smarrimento o la morte dell' animale.
  2.  La segnalazione deve avvenire tempestivamente,
anche tramite mezzo telefonico, e comunque
essere confermata per iscritto entro 15 giorni
dagli eventi di cui al primo comma.
  3.  In caso di mutamenti di residenza del
proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento
della proprietà  o della detenzione, come
pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni
in cui, pur essendo istituita l' anagrafe canina,
l' identificazione sia effettuata diversamente da
quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane
deve essere reiscritto presso l' anagrafe dell' Unità
sanitaria locale competente per territorio, con il
codice ad esso già  attribuito.

 

 

ARTICOLO 12

 Abbandono e custodia degli animali
 1.  Chiunque abbandona cani, gatti o altri
animali custoditi nel proprio luogo di residenza o
di domicilio è  punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 300.000
a lire 1.000.000.
  2.  Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo,
degli animali di cui al comma precedente, in caso
di sopravvenuta e comprovata impossibilità  di
mantenimento deve chiedere al competente servizio
veterinario dell' Unità  sanitaria locale di essere
autorizzato a consegnare l' animale ad apposite
strutture di ricovero pubbliche o private.

 

 

ARTICOLO 13

 Controllo delle nascite
 1.  I servizi veterinari delle Unità  sanitarie
locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o
delle associazioni protezionistiche, predispongono
interventi preventivi atti al controllo delle nascite
della popolazione canina e felina servendosi delle
proprie strutture o dei presidi veterinari privati
convenzionati.
  2.  La limitazione delle nascite, decisa dai
proprietari, è  effettuata previa anestesia se la
natura dell' intervento lo richiede, con mezzi chirurgici
e chimici, con madalità  ed effetti tali da
preservare, per quanto possibile, la vitalità  sessuale
dell' animale.  Gli interventi sono eseguiti esclusivamente
dai medici veterinari.
  3.  Gli interventi riguardanti gli animali di
proprietà  sono effettuati a spese del richiedente
sulla base si un tariffario concordato dalla Regione
con l' ordine provinciale dei medici veterinari
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

 

 

ARTICOLO 14

 Protezione dei gatti in libertà
 1.  La Regione promuove la tutela dei gatti che
vivono in stato di libertà .  E' vietato a chiunque
maltrattarli e spostarli dal loro << habitat >>.
  2.  I gatti che vivono liberi devono essere
sterilizzati dall' Unità  sanitaria locale di competenza
e reimmessi nel loro gruppo.
  3.  Enti o associazioni iscritte all' albo regionale
possono, in accordo con le Unità  sanitarie locali di
competenza, avere in gestione le colonie di felini
che vivono in stato di libertà , curandone la salute
e le condizioni di sopravvivenza.
  4.  I gatti liberi possono essere soppressi
soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
  5.  La decisione della soppressione spetta
unicamente al veterinario dell' Unità  sanitaria locale
di competenza.

 

 

ARTICOLO 15

 Tutela dell' integrità  fisica degli animali
 1.  Il compimento di atti crudeli su animali e
l' impiego di animali che per vecchiaia, ferite o
malattie non sono più  idonei al lavoro, è  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
  2.  L' uccisione di un animale senza giustificato
motivo o la produzione di lesioni, parimenti
ingiustificate, tali da richiedere la soppressione
dell' animale, sono punite con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 1.000.000.
  3.  Sono vietati gli spettacoli, le gare, le
rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento
che comportino sevizie di animali, secondo
quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente
legge.  La violazione di tali disposizioni è
punita con la sanzione amministrativa del paga- -
mento di una somma di lire 500.000 a lire 3.000.000,
fatto salvo quanto disposto dall' articolo 71 del
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4.  Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso
cani o gatti o altre specie animali al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti,
è  punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
10.000.000.
  5.  Chiunque cagiona la diffusione di una
malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
80.000 a lire 800.000.
  6.  L' avvelenamento di animali causato da
acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno
avvelenato o dall' impiego non appropriato di
prodotti chimici, nonchè  dalla mancata recinzione
di discariche e rifiuti è  punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma pari
al doppio del valore dell' animale e comunque non
inferiore a lire 100.000.
  7.  Le Unità  sanitarie locali garantiscono la
presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la
vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che
implichino l' uso di animali.

 

 

ARTICOLO 16

 Modalità  di custodia degli animali
 1.  Chiunque possieda o detenga animali, a
qualunque titolo, è  obbligato a provvedere ad un
trattamento adeguato alla specie, al mantenimento
ed alla nutrizione degli stessi.
  2.  Gli animali devono disporre di uno spazio
sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli
dalle intemperie e tale da consentire un adeguato
movimento e la possibilità  di accovacciarsi ove
siano legati con catene.  La catena, ove necessaria,
deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure
di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento
ed un gancio snodabile ad una fune di
scorrimento di almeno 5 metri.
  3.  Chiunque custodisce presso la propria abitazione
o in altri locali, in proprietà  o in determinazione,
animali, deve garantire loro condizioni igieniche e
ambientali tali da non recare nocumento nè  alla
loro salute, nè  all' igiene ed alla quiete delle
persone.

 

 

ARTICOLO 17

 Modalità  del trasporto degli animali
 1.  Il trasporto e la custodia degli animali, da
chiunque siano effettuati e per qualunque motivo,
devono avvenire in modo adeguato alla specie, con
esclusione di ogni sofferenza.
  2.  I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono
essere tali da proteggere gli animali da intemperie
o lesioni e consentire altresì  l' ispezione e la cura
degli stessi;  la ventilazione e la cubatura d' aria
devono essere adeguate alle condizioni di trasporto
ed alle specie animali trasportate.
  3.  Ad ogni trasporto di animali si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in
attuazione della direttiva CEE n. 77/ 489 in materia
di protezione degli animali.

 

 

ARTICOLO 18

 Vigilanza
 1.  La vigilanza sull' applicazione della presente
legge è  affidata, oltre che al servizio veterinario di
ciascuna USL:
  a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai
sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 7
marzo 1986, n. 5;
  b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di
cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;
  c) alle guardie volontarie delle associazioni di
tutela degli animali, secondo quanto disposto
dall' articolo 19 della presente legge.

 

 

ARTICOLO 19

 Guardie zoofile
 1.  Per la vigilanza sull' applicazione della
presente legge, il Presidente della Giunta regionale,
su proposta delle associazioni iscritte al Registro
regionale del volontariato, procede alla nomina
di guardie giurate addette alla protezione degli
animali - denominate guardie zoofile - in possesso
dei requisiti prescritti dal Regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, TU di pubblica sicurezza e dal Regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  2.  Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a
titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei
servizi veterinari delle Unità  sanitarie locali, in
collegamento con le associazioni protezionistiche.
  3.  Possono essere proposti dalle associazioni
protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva
che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni, il riconoscimento dell' obiezione di
coscienza.
  4.  Il servizio sostitutivo civile nell' attività  di
guardia zoofila dovrà  avvenire previa convenzione
tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni
indicati.  A tal fine trovano applicazione le norme
del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per
l' attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

 

 

ARTICOLO 20

 Formazione e aggiornamento
delle guardie zoofile
 1.  L' Amministrazione regionale è  autorizzata
a stipulare con le associazioni protezionistiche
iscritte nel Registro regionale del volontariato
convenzioni per la formazione e l' aggiornamento
delle guardie zoofile.

 

 

ARTICOLO 21

 Promozione educativa
 1.  La Regione promuove, con la collaborazione
dei servizi veterinari delle Unità  sanitarie locali,
degli ordini professionali, dei medici veterinari e
delle associazioni per la protezione degli animali,
programmi di informazione ed educazione al rispetto
degli animali ed alla tutela della loro salute
al fine di realizzare sul territorio un corretto
rapporto uomo - animale - ambiente.
  2.  La Regione autorizza altresì  l' istituzione di
corsi di formazione professionale per personale
ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie
pubbliche.
  3.  La regione istituisce altresì , entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in collaborazione con Province, associazioni ed
ordini professionali dei medici veterinari nell' ambito
del piano annuale di formazione professionale,
corsi di riqualificazione professionale del personale
dei servizi veterinari delle Unità  sanitarie
locali.
  4.  La Regione promuove, attraverso le necessarie
intese con le competenti autorità  scolastiche, lo
svolgimento, nell' ambito delle attività  scolastiche
integrative e di sostegno, di appositi programmi di
informazione e di educazione al rispetto degli
animali e alla tutela della loro salute.

 

 

ARTICOLO 22

 Limiti di applicazione
 1.  Le disposizioni di cui alla presente legge non
si applicano nei confronti dei cani delle forze
armate e delle forze di polizia utilizzati per
servizio.

 

 

ARTICOLO 23

 Procedure per l' applicazione
delle sanzioni amministrative
 1.  Per l' inflazione delle sanzioni amministrative
si applica la procedura di cui al titolo IV della legge
regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive modifiche
ed integrazioni.

 

 

ARTICOLO 24

 Norma finanziaria
 1.  Le spese per l' attuazione della presente legge
sono valutate in lire 1.294.000.000 per l' anno 1994
ed in lire 900.000.000 per ciascuno degli anni
successivi, alle stesse si fa fronte quanto a lire
394.000.000 per l' anno 1994 con le risorse assegnate
dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 14
agosto 1991, n. 281 e quanto a lire 900.000.000 per
gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della
Regione.

 2.  Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996
sono apportate le seguenti variazioni:
  ENTRATA

 2.  Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996
sono apportate le seguenti variazioni:
  ENTRATA
  In aumento
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 2.  Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996
sono apportate le seguenti variazioni:
  ENTRATA
  In aumento
  Capitolo 23261 -
( NI) (2.3.2.) - Assegnazioni statali per la tutela
degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
(art. 8, Legge 14 agosto 1991, n. 281)
1994 lire 394.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 2.  Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996
sono apportate le seguenti variazioni:
  ENTRATA
  In aumento
OMISSIS
 Capitolo 35022
Somme riscosse per sanzioni amministrative in
applicazione della legge regionale concernente la
protezione degli animali e l' istituzione dell' anagrafe
canina
1994 pm
1995 pm
1996 pm.
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 2.  Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996
sono apportate le seguenti variazioni:
  ENTRATA
OMISSIS
 IN DIMINUZIONE
  03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 IN DIMINUZIONE
  03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
  Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto
capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
(art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, LR
29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 0
1995 lire 900.000.000
1996 lire 900.000.000
mediante riduzione della voce 10 della tabella B
allegata alla LR 29 gennaio 1994, n. 2
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 IN DIMINUZIONE
  03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
OMISSIS
 Capitolo 03148/ 01
Quota di interessi delle rate di ammortamento dei
mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle
Unità  Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990,
1991( DL 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con
modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334,
 DL 18 gennaio 1993, n. 9 e art. 41 della LR 31
gennaio 1994, n. 3)
1994 lire 900.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 IN AUMENTO
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 IN AUMENTO
  08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO
DEI LAVORI PUBBLICI
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 IN AUMENTO
  08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO
DEI LAVORI PUBBLICI
  Capitolo 08083 -
( NI) (2.1.2.3.2.3.08.15) (03.02) - Contributi ai Comuni
per la costruzione di canili municipali -
assegnazioni statali (art. 8, Legge 14 agosto 1991,
n. 281 e art. 6 della presente legge)
1994 lire 394.000.000
1995 lire 0
1996 lire 0
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 IN AUMENTO
  08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO
DEI LAVORI PUBBLICI
OMISSIS
 Capitolo 08083/ 01 -
( NI) (2.1.2.3.2.3.08.15) (03.02) - Contributi ai Comuni
per la costruzione di canili municipali - fondi
regionali (art. 6 della presente legge)
  1994 lire 800.000.000
1995 lire 800.000.000
1996 lire 800.000.000
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 IN AUMENTO
OMISSIS
 12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'
ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'
ASSISTENZA SOCIALE
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 IN AUMENTO
OMISSIS
 12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'
ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'
ASSISTENZA SOCIALE
  Capitolo 12186 -
(1.1.1.4.2.2.08.08) (08.02) - Convenzioni con le organizzazioni
protezionistiche per il ricovero di animali
di affezione - fondi regionali (Legge 14 agosto
1991, n. 281 e art. 7 della presente legge)
1994 lire 20.000.000
1995 lire 20.000.000
1996 lire 20.000.000
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 IN AUMENTO
OMISSIS
 12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'
ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'
ASSISTENZA SOCIALE
OMISSIS
 Capitolo 12187
(1.1.1.4.1.06.05) (05.02) -( FR) - Spese per la
formazione e l' aggiornamento delle guardie zoofile
(Legge 14 agosto 1991, n. 281 e art. 19 della presente
legge)
1994 lire 20.000.000
1995 lire 20.000.000
1996 lire 20.000.000
OMISSIS
 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 IN AUMENTO
OMISSIS
 12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'
ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'
ASSISTENZA SOCIALE
OMISSIS
 Capitolo 12188
(1.1.1.5.7.08.08) (08.02) -( FR) - Finanziamenti alle
Unità  sanitarie locali per l' istituzione dell' anagrafe
canina e per la formazione e aggiornamento del
personale addetto alla vigilanza degli animali di
affezione (Legge 14 agosto 1991, n. 281 e articoli 4
e 20 della presente legge)
1994 lire 60.000.000
1995 lire 60.000.000
1996 lire 60.000.000
  4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

 4.  Gli oneri previsti dalla presente legge
gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.
La presente legge sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
 Data a cagliari, addì  18 maggio 1994